Modulistica

Perdita occulta

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In caso di consumi ritenuti eccessivi, la prima verifica da effettuare a cura dell’utente è controllare se il contatore “gira”, se cioè segna consumi anche senza che siano aperti rubinetti, lavatrici, lavastoviglie, ecc. In caso affermativo, potrebbe esserci una perdita occulta.

Per perdita occulta si intende una anomala fuoriuscita di acqua per rottura verificatasi a valle del contatore, non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente, e riconducibile a una parte dell’impianto interrata o sepolta nel conglomerato cementizio. Inoltre la rottura deve derivare da fatto accidentale, fortuito, involontario, riconducibile a vetustà e/o corrosione del tratto di derivazione post-contatore e dell’impianto interno di utilizzazione.

In ogni caso non riguarda difetti non occulti su impianti (es. autoclave, wc, impianti frigoriferi, impianti di condizionamento, scarichi, ecc.) o su rubinetterie interne, in quanto possono essere rilevati dall’utenza: questo tipo di malfunzionamenti va immediatamente riparato per evitare consumi eccessivi di acqua e non dà luogo al ricalcolo per perdita occulta.

La perdita va segnalata tempestivamente a Pavia Acque, mediante e-mail o allo sportello di riferimento, in modo da consentire eventuali sopralluoghi da parte di tecnici incaricati. Pavia Acque riconosce all’utente che ha subito una perdita occulta che abbia dato luogo a un consumo pari ad almeno il doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, un ricalcolo dei consumi di perdita – intesi come differenza tra il consumo medio del periodo in cui si è verificata la perdita e il consumo medio storico di pari periodo – secondo i seguenti criteri:

– il consumo di perdita relativo alla componente acquedotto sarà ricalcolato con applicazione del 35% della tariffa base sui “metri cubi di perdita”, calcolati come differenza tra il consumo del periodo in cui si è verificata la perdita e il consumo medio giornaliero dei due anni precedenti moltiplicato per i giorni di perdita, e prevedendo una rateizzazione del pagamento della bolletta di ricalcolo secondo le modalità stabilite dall’art. 42 della Delibera 655/2015;

– il consumo di perdita relativo alle componenti fognatura e depurazione sarà interamente stornato, purché non vi sia stata immissione di acqua di perdita in rete fognaria.

In caso di mancata lettura per più di 12 mesi consecutivi, per cause imputabili all’utente, il rimborso per perdita non sarà riconosciuto (la lettura periodica del contatore consente anche di individuare eventuali consumi anomali). La richiesta di rimborso sarà in ogni caso accettata non oltre 90 giorni dall’emissione della fatturazione contenente i consumi di perdita, e a condizione che non sia stato riconosciuto un analogo rimborso nei 3 anni precedenti. È inoltre necessario effettuare foto della perdita prima e dopo la riparazione e disporre della documentazione a supporto della richiesta (relazione dell’idraulico e fattura quietanzata).

Il rimborso per perdita può essere richiesto mediante la compilazione, firma e consegna dell’apposito modulo, corredato dei documenti richiesti, attraverso i canali indicati nel modulo stesso.